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Regolamenti per la raccolta dei funghi in Svizzera


In tutti i cantoni vale come norma di base l'articolo 19 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, che stabilisce che la raccolta a scopi lucrativi richiede un permesso cantonale e può essere limitata o vietata secondo diversi criteri. 


AG   Divieto di raccolte organizzate. Raccolte a scopi lucrativi richiedono permessi speciali che tengono conto del grado di minaccia delle specie. 
AI   2 kg 
AR   2 kg 
BE   2 kg
1.-7. di ogni mese
In alcune zone naturali protette è vietata la raccolta di funghi. 
BL   Nessuna disposizione particolare. Comune di Allschwil con particolari limitazioni.  
BS   Nessuna disposizione particolare. 
FR   2 kg
1.-7. di ogni mese dalle 20.00 alle 07.00
Distruzione intenzionale e raccolta di funghi non commestibili vietata. Divieto assoluto di raccolta nelle riserve fungine. 
GE   Nessuna disposizione particolare. 
GL   2 kg
1.-10. di ogni mese
Raccolte organizzate vietate.  
GR   2 kg
1.-10. di ogni mese
dalle 20.00 alle 08.00
Raccolte organizzate vietate, come pure la raccolta nelle zone naturali protette. 
JU   2 kg
Raccogliere con cura. Raccolte organizzate vietate. 
LU   2 kg;1/2 kg per Gallinacci e Spugnole
1.-7. di ogni mese
Raccolte organizzate e raccolte a scopo lucrativo vietate. Raccogliere solo esemplari adulti. Distruzione intenzionale vietata. 
NE   Nessuna disposizione particolare. 
NW   1 kg
Raccolte organizzate vietate. 
OW   2 kg; 1/2 kg per Spugnole
1.-7. di ogni mese
Raccolta permessa solo nelle ore diurne. Raccolte organizzate e a scopo lucrativo vietate. Vietata la raccolta nelle riserve fungine. 
SG   2 kg
1.-10. di ogni mese dalle 20.00 alle 08.00
Raccolte organizzate vietate. Vale solo per i comuni delle regioni di Sargans, Obertoggenburg Werdenberg e per i comuni di Hemberg, St. Peterzell, Krinau e Mosnang. Gli altri comuni hanno altre leggi o non hanno limitazioni. 
SH   1 kg
1.-10. di ogni mese
vale solo per i comuni di Buchberg e Rüdlingen, per gli altri comuni nessuna limitazione. 
SO   2 kg
1.-7. di ogni mese
Raccolte organizzate vietate. 
SZ   2 kg;1 kg per Spugnole
Gio, Ve, Sa
Raccolta permessa solo nelle ore diurne. Raccolte organizzate vietate. Raccogliere solo con le mani, e solo specie conosciute. Raccolta vietata nelle zone di protezione. 
TG   1 kg
In linea di massima divieto di raccogliere i funghi superiori, di dissotterarli e di danneggiarli, ad eccezione delle specie commestibili permesse. Divieto di raccolta nelle zone di protezione della natura. 
TI   3 kg, dalle 7.00 alle 20.00 - tutti i giorni
7.-13. di settembre - divieto assoluto
Vietato distruggere i funghi che non si raccolgono. 
UR   3 kg; 2 kg per Gallinacci; 1/2 kg per Spugnole
Gio, Ve, Sa
Raccolte organizzate vietate. Divieto di raccolta delle specie non conosciute e di distruggere intenzionalmente i funghi. La raccolta delle Spugnole prima del 1. aprile è vietata. 
VD   Nessuna disposizione particolare. 
VS   Nessuna disposizione particolare. 
ZG   Nessuna disposizione particolare. 
ZH   1 kg
dal 1.-10 di ogni mese
Distruzione volontaria dei funghi vietata. E permessa solo la raccolta delle specie conosciute. Il Chiodino è escluso dalle leggi di protezione.